Usque ad sanguinis effusionem: una riflessione sul “consiglio del Sommo Pontefice” è un ulteriore approfondimento del prof. Lanni Cristian sulla figura dei Cardinali. L’altro contributo è presente nella nostra rubrica ABC Liturgico.
Dalle riforme liturgiche sul Concistoro alla riflessione sulla “rinuncia ai diritti del cardinalato”
Abbiamo già scorso, brevemente, la storia e qualche elemento di riflessione ecclesiale relativa al Concistoro e alla figura del Cardinale di Santa Romana Chiesa. Nell’articolo che segue cercheremo di analizzare gli aspetti più prettamente liturgici legati a quanto già detto.
Vetus et Novus Ordo: due modalità di celebrare il Concistoro
La riforma liturgica post conciliare ha coinvolto la Messa e l’intera Liturgia, compreso il rito del Concistoro per la creazione di nuovi cardinali. Prima del Concilio, il Concistoro si svolgeva in tre fasi:
- un Concistoro segreto in cui il Papa annunciava i nuovi cardinali ai membri anziani del Collegio cardinalizio (questo continuò fino al 1988)
- Concistoro ordinario pubblico in cui veniva consegnata la berretta cardinalizia.
I Nunzi apostolici ricevevano la berretta dai capi di Stato dei paesi in cui prestavano servizio. Infine, l’imposizione del galero poteva avvenire anche tempo dopo il Concistoro pubblico.
Quali sono stati i cambiamenti in seguito alla riforma liturgica?
In seguito alla riforma liturgica il rito per la celebrazione del Concistoro per la creazione di nuovi Cardinali è mutato [6]. L’annuncio dei nomi dei nuovi Cardinali eletti non avviene più in segreto, e al cospetto dei soli membri anziani del Collegio, ma in pubblico, con l’eccezione della nomina dei cosiddetti Cardinali in pectore. Questi ultimi sono Cardinali di cui non viene resa pubblica la nomina, ma resta, come la dicitura suggerisce, nel segreto del cuore del Pontefice. La riserva in pectore è canonicamente legiferata al §1 del can. 351 e prevede tre specifiche obbligatorie: anzitutto, il Romano Pontefice annuncia l’elezione del porporato riservando in pectore il suo nome.
L’eletto non è soggetto ai diritti e ai doveri legati al titolo fino alla pubblicazione ufficiale della sua nomina. Questo periodo va dall’annuncio della creazione con riserva fino al giorno in cui il nome diventa pubblico. Il Codice stabilisce anche il diritto di precedenza rispetto ai Cardinali creati dopo la riserva in pectore del nome, ma prima della sua pubblicazione.
Se il Pontefice dovesse morire tra l’annuncio con riserva in pectore e la pubblicazione del nome, la nomina decadrebbe automaticamente. Sebbene la pratica di queste nomine con riserva sia iniziata durante il Pontificato di Martino V, non c’è stata una definizione legislativa chiara. Alcuni Cardinali in pectore hanno partecipato al Conclave dopo la morte del Pontefice, mentre altri sono stati confermati dal successore.
I momenti del rito della creazione dei Cardinali
Il primo momento del rito è la creazione del Cardinali. Dopo il saluto liturgico il Romano Pontefice legge la formula di creazione e proclama solennemente i nomi dei nuovi eletti. Il primo dei nuovi Cardinali ha il compito di rivolgere al Pontefice un saluto a nome di tutti gli eletti. A questo momento segue la liturgia della Parola e l’omelia del Pontefice. Segue subito la professione di Fede dei nuovi eletti e il giuramento. Il secondo momento è la consegna della berretta e l’assegnazione del Titolo o della Diaconia. Ogni Cardinale, secondo l’ordine di creazione, si avvicina al Santo Padre e Gli si inginocchia davanti.
Il Santo Padre gli impone la berretta cardinalizia “rossa come segno della dignità del cardinalato, a significare che dovete essere pronti a comportarvi con fortezza, fino all’effusione del sangue, per l’incremento della fede cristiana, per la pace e la tranquillità del popolo di Dio e per la libertà e la diffusione della Santa Romana Chiesa” [7].
Il Papa assegna a ogni nuovo cardinale una chiesa a Roma come simbolo della sua partecipazione nel lavoro pastorale del Papa nella città. La scelta del Titulus dipende dall’appartenenza del cardinale ai tre ordini cardinalizi: episcopale, presbiterale o diaconale. I cardinali vescovi ricevono il titolo di una delle diocesi suburbicarie, come Albano, Frascati, Ostia, Palestrina, Porto Santa Rufina, Sabina Poggio Mirteto, Velletri Segni.
Il Codex ed i Cardinali
Il Codex del 1917 aveva recepito una tradizione millenaria per la quale il Decano era il Cardinale proto vescovo, ovvero il Cardinale Vescovo da più tempo eletto ad una sede suburbicaria [8]. Tale norma fu modificata prima della promulgazione del nuovo Codice, del 1983. Fu Paolo VI nel 1965 [9] a stabilire che il Decano dovesse essere eletto dal Collegio dei Cardinali Vescovi e la sua elezione dovesse essere confermata dal Romano Pontefice. A norma del can. 352 C.J.C. egli non ha potestà sugli altri, ma è un primus inter pares. Il 21 dicembre 2019 il Pontefice Francesco ha modificato questa norma con una lettera motu proprio data circa l’ufficio del Decano del Collegio cardinalizio, stabilendo che la carica fosse quinquennale ed eventualmente rinnovabile.
Una ulteriore specifica rispetto al Cardinale Decano riguarda l’imposizione del Pallio. A questo porporato infatti viene imposto come agli Arcivescovi metropoliti e ha diritto di utilizzarlo nei limiti territoriali del proprio titolo, ovvero quello della suburbicaria di Ostia, nonché nella Consacrazione episcopale del Romano Pontefice eletto qualora questi non fosse insignito del terzo grado dell’Ordine.
Compresi i titoli dell’ordine dei Vescovi, oggi la somma totale è pari a 244 con la specifica che i Patriarchi orientali eletti Cardinali sono nominati tenendo come titolo del proprio patriarcato [10]. Sono oggi vacanti i titoli della suburbicaria di Albano, per l’ordine episcopale; il titolo dei Santi Ambrogio e Carlo, di Santa Balbina, di San Luca in via Prenestina, Santa Maria Domenica Mazzarello, Santa Maria Immacolata di Lourdes a Boccea, di Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli, di Sant’Onofrio, di Santa Sabina, di Santa Sofia a via Boccea, per l’ordine presbiterale.
Per le Diaconie sono vacanti: Sant’Angelo in Peschiera, Santi Angeli custodi a Città Giardino, Sant’Antonio di Padova a Circonvallazione Appia, San Filippo Neri in Eurosia, San Giuseppe in via Trionfale, Santa Maria Ausiliatrice in via Tuscolana, Santa Maria Goretti, Santa Maria in Cosmedin, Santissimi Nomi di Gesù e Maria in via Lata, Santi Urbano e Lorenzo a Prima Porta.
L’ultimo momento è quello dello scambio dell’abbraccio di pace al Romano Pontefice e dei nuovi Cardinali fra loro. Il rito si conclude con la preghiera dei fedeli, il Pater Noster e la benedizione finale.
La riforma del 2012
La consegna dell’anello
Non abbiamo menzionato la consegna dell’anello. Per questo momento bisogna specificare che l’atto liturgico ha subito una modifica; prima del 2012 infatti, il giorno successivo al Concistoro ordinario pubblico con la consegna della berretta e del titolo o diaconia il Pontefice presiedeva una Concelebrazione eucaristica nella quale consegnava ai nuovi porporati l’anello. Con il Concistoro ordinario pubblico del 18 febbraio 2012 il Pontefice Francesco ha modificato le norme liturgiche relative. Ciò considerato il Concistoro consta dei seguenti momenti liturgici: All’inizio del rito il Pontefice si raccoglie in preghiera silenziosa davanti alla Confessione. Successivamente, recatosi all’altare, il Pontefice, dopo il saluto liturgico, ascolta l’indirizzo di omaggio da parte dei primo dei Cardinali designati. In seguito alla liturgia della Parole e l’omelia, il Papa pronuncia la formula di creazione dei nuovi Cardinali; la medesima del rito precedente, la quale precedentemente si pronunciava all’inizio della celebrazione.
La professione di fede
Seguono la Professione di fede e il giuramento dei nuovi Cardinali. Ciascun nuovi Cardinali si inginocchia davanti al Pontefice, il quale gli impone la berretta e gli consegna la Bolla di assegnazione del Titolo o Diaconia con l’eccezione dei Patriarchi orientali ed immediatamente consegna anche l’anello, atto non più posticipato alla Celebrazione eucaristica del giorno successivo. La conclusione preceduta dall’abbraccio di pace resta invariata. In buona sostanza si unificano i tre momenti dell’imposizione della berretta, della consegna dell’anello cardinalizio e dell’assegnazione del titolo o della diaconia; cambiano le orazioni colletta e conclusiva; e assume una forma più breve la proclamazione della Parola di Dio.
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L’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice spiega che la riforma liturgica avviata dal Concilio Vaticano II ha coinvolto i riti concistoriali di imposizione della berretta e assegnazione del titolo ai nuovi porporati. Paolo VI ha utilizzato per la prima volta il testo rinnovato della celebrazione [11] nell’aprile 1969.
Il criterio principale che guidò la redazione del nuovo rituale fu l’inserimento in un ambito liturgico di ciò che di per sé non ne faceva parte in senso proprio: la creazione di nuovi Cardinali doveva essere collocata in un contesto di preghiera, evitando però al contempo ogni elemento che potesse dare l’idea di un “sacramento del cardinalato”.
Il Concistoro
Il Concistoro, storicamente considerato una riunione del Pontefice con i Cardinali per il governo della Chiesa, non era tradizionalmente considerato un rito liturgico, ma un’espressione del munus regendi, non del munus sanctificandi. Per mantenere la continuità con l’attuale forma del Concistoro e i suoi elementi principali, si è semplificata la prassi vigente, attingendo dalla forma del 1969 per l’orazione colletta e l’orazione conclusiva. Queste preghiere, provenienti dalla tradizione eucologica romana, trattano esplicitamente dei poteri affidati dalla Chiesa, specialmente quelli di Pietro, con il Pontefice che prega direttamente per sé stesso affinché possa adempiere al suo ufficio nel modo migliore.
La proclamazione della Parola di Dio
Anche la proclamazione della Parola di Dio assume di nuovo la forma più breve, propria del rito del 1969, con la sola pericope evangelica [12], che è la stessa nei due rituali. Infine, si integra la consegna dell’anello cardinalizio nello stesso rito, mentre prima della riforma del 1969 l’imposizione del galero rosso avveniva nel Concistoro pubblico, seguito da quello segreto, nel quale si svolgevano anche la consegna dell’anello e l’assegnazione della chiesa titolare o della diaconia. Oggi tale distinzione fra Concistoro pubblico e segreto di fatto non viene più osservata e di conseguenza appare più coerente includere i tre momenti significativi della creazione dei nuovi Cardinali nel medesimo rito. Si conserva invece la Concelebrazione con i nuovi Cardinali nella Santa Messa del giorno seguente.
Una questione peculiare conclusiva: la rinuncia ai diritti del cardinalato
Dopo aver ampiamente parlato e dell’aspetto storico ed ecclesiale (nel precedente articolo) e dell’aspetto liturgico legato al Concistoro e alla figura del Cardinale di Santa Romana Chiesa, vorremmo concludere affrontando brevemente una questione che negli ultimi anni si è posta e ha posto nuovi interrogativi, proprio circa la figura del Cardinale.
Il Codice di Diritto Canonico
È noto che degli obblighi e doveri dei Cardinali il Codice di Diritto Canonico tratta in modo puntuale ed esaustivo [13], tuttavia non utilizza mai il termine “diritti”, invece utilizzato negli ultimi tempi in relazione alla “rinuncia ai diritti del cardinalato”, scelta compiuta da un porporato. Ancor prima di entrare nel merito della questione sembra opportuno sottolineare che, come detto, il fatto che il Diritto non parli di diritti, ma di obblighi e doveri, rispetto alla rinuncia presentata e alla successiva accettazione dal Parte del Romano Pontefice Supremo Legislatore, non comporta alcuna questione sulla validità. È pacifico infatti che il Pontefice in virtù della piena, suprema, diretta, immediata ed universale potestà di cui gode ha facoltà di legiferare in deroga al Codice, oltre che essere ingiudicabili i suoi atti.
Obblighi e doveri
Tra l’altro, a norma del can. 1405 §1 C.J.C., il Romano Pontefice ha diritto esclusivo di giudicare le cause circa i Cardinali e dunque, questa circostanza rientrerebbe nella casistica prevista dalla norma canonica. Chiarito quanto esposto, è possibile cercare di comprendere cosa comporta una rinuncia ai diritti connessi allo status di Cardinale. La risposta giunge dalla lettura in comminato disposto dei cann. 349-353 e 356 C.J.C. e dunque la rinuncia comporta la mancata partecipazione alle funzioni di elezione, aiuto, sostegno attraverso Concistori ordinari e straordinari, collaborazione assidua attraverso gli incarichi affidati e svolti, al Romano Pontefice. Ora, stante la situazione appena descritta, il porporato che dovesse rinunciare a tali funzioni non è giuridicamente inabile a riacquisirle, certo, ma rispetto al suo status esse restano quiescenti finché il Pontefice non dovesse decidere di reintegrarlo in tali funzioni dal Cardinale stesso rinunciate.
Dignità Cardinalizia
Rimane da chiarire se il Cardinale rinunciatario dei diritti connessi allo status permanga in tale status o ne decada. Considerando la dignità in rapporto all’ufficio od uffici ad essa connessi, possiamo affermare con una certa sicurezza che esiste una qualificazione personale che, sulla scorta di alcune disposizioni legislative, può essere denominata come dignità cardinalizia. Questa qualificazione è il presupposto, talora necessario ed esclusivo, richiesto per assumere determinati incarichi od uffici nell’ambito dell’organizzazione ecclesiale. Ma proprio in quanto presupposto, conserva una sua autonomia rispetto alla titolarità di tali incarichi od uffici. Quest’ultimi sono spesso oggetto di specifiche disposizioni normative, di provvedimenti disciplinari e penali, che non incidono sulla qualificazione personale costituita dalla dignitas cardinalizia [14].
Validità del Conclave
E dunque sarebbe valido un Conclave riunitosi in assenza di un Cardinale rinunciatario dei propri diritti, considerato che quello dell’elezione del Pontefice è un dovere hac ipsa de causa ed exclusive pertinet [15]? La risposta è affermativa.
Nonostante il contesto di una rafforzata garanzia, lo stesso art. 36 della Costituzione Universi Dominici Gregis prevede espressamente che vi siano dei cardinali privati di tale diritto. Sulla base di quanto abbiamo precedentemente argomentato, la perdita del diritto elettorale non può che essere strettamente connessa dalla soppressione della dignità cardinalizia. In ordine a quest’ultima, si delineano quindi due vie, sulle quali occorre ora soffermarsi: la deposizione canonica operata dal Supremo Legislatore e la rinuncia.
Riflessioni finali
Per concludere, la dignità cardinalizia è conditio sine qua non per l’acquisizione di taluni uffici e l’esercizio degli obblighi e doveri previsti dal Codice di Diritto Canonico, ma non vale il contrario. Ovvero, la rinuncia all’esercizio di obblighi e doveri, o ai diritti connessi al Cardinalato, non implicano il decadimento della dignità che può essere, comunque, deposta dal Romano Pontefice o rinunciata dall’interessato. La dignitas cardinalizia conserva una propria autonomia rispetto agli uffici da essa dipendenti. Proprio in ragione di ciò sono validi tutti gli atti collegiali posti in essere in assenza del rinunciatario, ivi compreso il Conclave. Se così non fosse, ovvero se la dignitas fosse strettamente connessa all’ufficio o all’obbligo/dovere di elezione del Romano Pontefice dovrebbero considerarsi decaduti dalla dignità tutti i Cardinali ultraottantenni, che pure conservano la dignitas pur non esercitando l’obbligo connesso.
Prof. Cristian Lanni
[6] Facciamo qui riferimento al rito vigente dal 1991 al 2010.
[7] Estratto della formula (tradotta dal latino) per l’imposizione della berretta rossa.
[8] cfr. Can. 237 §1.
[9] Con il Motu Proprio Sacrum Cardinalium Consilio.
[10] Ad oggi sono: il Patriarca di Antiochia dei Maroniti e il Patriarca di Baghdad dei Caldei.
[11] Pubblicato in Notitiae, 5(1969), 289-291.
[12] Mc. 10, 32-45.
Per il testo completo: https://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Mc%2010%2C32-45&versioni[]=C.E.I.
[13] cfr. Cann. 349-359 C.J.C.
[14] A sostegno della nostra tesi, si veda P. Moneta, Alcune considerazioni sulla dignità cardinalizia, in Aa.Vv., in Raccolta di Studi in omaggio di Mons. J.I. Arrieta in occasione del suo 70° compleanno, Roma 2021.
[15] cfr. Art. 36 Universi Dominici Gregis.
Per approfondire tutte le tematiche liturgiche potete consultare la sezione ABC LITURGICA al seguente link: https://www.legraindeble.it/categorie/abc-liturgico/